LE
AUTO ANZIANE
(con almeno 30
anni)
Sono
esenti dalla
tassa
automobilistica
i veicoli
(autovetture,
motoveicoli,
eccetera)
costruiti da
almeno
trent’anni,
senza che sia
necessario il
possesso di
particolari
requisiti.
Il beneficio
spetta
automaticamente,
senza che sia
necessario
presentare una
domanda
apposita.
Per verificare
se si ha
diritto al
beneficio, fa
fede la data
di
immatricolazione
risultante dal
libretto di
circolazione.
Se però il
contribuente è
in possesso di
documentazione
idonea che
attesti una
data di
costruzione
anteriore a
quella di
immatricolazione,
fa fede ai
fini
dell'agevolazione
la data di
costruzione.
Se i veicoli
in questione
sono messi in
circolazione
su strade
pubbliche,
essi sono
tenuti al
pagamento di
una tassa
forfetaria
dovuta in
misura fissa a
titolo di
tassa di
circolazione
(indipendentemente
dalla potenza
del motore).
La tassa è
pari a 20 euro
annue per i
motoveicoli e
a 30 euro per
gli altri
autoveicoli.
Il pagamento
può
effettuarsi,
senza
sanzioni, in
qualsiasi mese
dell’anno,
purché
anteriormente
alla messa in
circolazione
del veicolo su
strade
pubbliche.
In caso di
passaggio di
proprietà
l’imposta
provinciale di
trascrizione
(Ipt) al
pubblico
registro
automobilistico
è fissata in
120 euro per
gli
autoveicoli e
60 euro per i
motoveicoli.
Questo regime
agevolato (sia
ai fini della
tassa auto che
dell’Ipt) non
si applica ai
veicoli ad uso
professionale.
Sono da
considerare
tali, ad
esempio,
quelli adibiti
al servizio
pubblico da
piazza, a
noleggio da
rimessa o a
scuola guida.
LE
AUTO STORICHE
(fra 20 e 30
anni)
I
benefici
indicati per
le auto
"anziane" nel
paragrafo
precedente si
applicano con
le stesse
modalità nei
riguardi dei
veicoli che
abbiano
compiuto
vent’anni e
che abbiano i
requisiti per
essere
considerati di
particolare
interesse
storico e
collezionistico.
Si considerano
tali i veicoli
costruiti
specificamente
per le
competizioni,
quelli
costruiti a
scopo di
ricerca
tecnica o
estetica,
anche in vista
di
partecipazione
ad esposizioni
o mostre, ed
infine i
veicoli che
rivestono un
particolare
interesse
storico o
collezionistico
in ragione del
loro rilievo
industriale,
sportivo,
estetico o di
costume. A
differenza dei
veicoli con
almeno 30
anni, il
beneficio in
questo caso
non spetta
automaticamente,
ma solo se vi
è stata, da
parte
dell’apposito
Ente
associativo
riconosciuto
dalla legge
(ASI -
Automobilclub
Storico
Italiano), la
preventiva
determinazione
che individui
quali sono i
veicoli di
particolare
interesse
storico e
collezionistico.
I motoveicoli
possono essere
individuati
anche dalla
FMI
(Federazione
Motociclistica
Italiana). Se
i veicoli in
questione sono
messi in
circolazione
su strade
pubbliche,
essi sono
tenuti al
pagamento di
una tassa
forfettaria
dovuta in
misura fissa
(indipendentemente
dalla potenza
del motore) a
titolo di
tassa di
circolazione.
La tassa è
pari a 20 euro
annue per i
motoveicoli e
a 30 euro per
gli altri
autoveicoli.
Il pagamento
può
effettuarsi,
senza
sanzioni, in
qualsiasi mese
dell’anno,
purché
anteriormente
alla messa in
circolazione
del veicolo su
strade
pubbliche. In
caso di
passaggio di
proprietà
l’imposta
provinciale di
trascrizione
(Ipt) al
pubblico
registro
automobilistico
è fissata in
120 euro per
gli
autoveicoli e
60 euro per i
motoveicoli.