Il
Dipartimento
dei Trasporti
Terrestri
ribadisce, con
circolare del
22/06/2000,
l'obbligatorietà
dei
dispositivi di
ritenuta dei
veicoli della
categoria M1.
In
essa si
conferma che
l'obbligo
dell'installazione
delle cinture
di sicurezza
ricorre, sia
per i posti
anteriori che
per quelli
posteriori;
per tutti i
veicoli della
categoria M1
che,
immatricolati
a far data dal
15/06/1976,
siano
predisposti
sin
dall'origine
con specifici
punti di
attacco,
aventi le
caratteristiche
indicate o
nella
Direttiva
relativa agli
ancoraggi
(dalla
76/115/CEE
alla
96/38/CEE), ed
ai dispositivi
di ritenuta
(dalla
77/541/CEE
alla
96/36/CEE); o
nel
Regolamento
ECE/ONU n° 14
"Prescrizioni
uniformi
relative alla
omologazione
dei veicoli
per quanto
riguarda gli
ancoraggi
delle cinture
di sicurezza
delle
autovetture",
entrato in
vigore in
Italia il
15/06/1976
(circolare
D.G. n° 76/77
del 09.
MINISTERO
DEI TRASPORTI
E DELLA
NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI
TERRESTRI
Unità di
gestione
motorizzazione
e sicurezza
del trasporto
terrestre
Segreteria
Tecnica
CIRCOLARE N.
B53/2000/MOT
Roma,
22 giugno 2000
Prot.
n.
0604/UT27/CG(C)
OGGETTO:
Dispositivi di
ritenuta dei
veicoli della
categoria M1.
Alcuni
Uffici
periferici del
Dipartimento
ed Operatori
ex articolo 80
Codice della
Strada
ripropongono
la questione
concernente
l'obbligatorietà
dell'applicazione
dei
dispositivi di
ritenuta e di
protezione,
per gli
autoveicoli
della
categoria M1,
con
riferimento
alle verifiche
da effettuare
in sede di
revisione.
Come
è noto, tali
veicoli, ai
sensi
dell'articolo
72, comma 2
del Codice
della Strada,
debbono essere
equipaggiati
con
dispositivi di
ritenuta se
"predisposti
sin
dall'origine
con gli
specifici
punti di
attacco,
aventi le
caratteristiche
indicate, per
ciascuna
categoria di
veicoli, con
decreto del
Ministro dei
trasporti".
Tali
caratteristiche
non hanno
potuto essere
indicate in un
decreto da
emanarsi
secondo le
disposizioni
transitorie di
cui
all'articolo
232 del Codice
della Strada,
in quanto,
com'è noto, la
materia di
specie è in
regime di
armonizzazione
obbligatoria;
esse sono
invece
contenute nei
decreti di
recepimento
nell'ordinamento
nazionale
delle
specifiche
direttive
comunitarie.
Alla
luce di quanto
sopra, non
sembrano
sussistere
motivi
ostativi alla
piena
applicazione
del disposto
dell'articolo
72, comma 2,
del Codice
della Strada
espressi nella
circolare D.C.
IV n. D.G. n.
271/93 del 30
novembre 1993,
dal momento
che le
caratteristiche
cui il
medesimo
articolo fa
riferimento
sono quelle
contenute: o
nelle
Direttive
relative agli
ancoraggi
(dalla
76/541/CEE
alla
96/36/CEE); o
nel
Regolamento
ECE/ONU n. 14
"Prescrizioni
uniformi
relative alla
omologazione
dei veicoli
per quanto
riguarda gli
ancoraggi
delle cinture
di sicurezza
delle
autovetture"
entrato in
vigore in
Italia il 15
giugno 1976
(Circolare
D.G. n. 76/77
del 9 dicembre
1977).
Si
conferma,
pertanto, che
l'obbligo
dell'installazione
delle cinture
di sicurezza
ricorre, sia
per i posti
anteriori che
per quelli
posteriori,
per tutti i
veicoli della
categoria M1
che,
immatricolati
a far data dal
15 giugno
1976, siano
predisposti
sin
dall'origine
con specifici
punti di
attacco.
Si
intendono
abrogate le
Circolari
ministeriali
D.G. n. 152/88
del 30
settembre 1988
e n. D.G. n.
271/93 del 30
novembre 1993,
nonché le
disposizioni
in difformità
a qualsiasi
titolo
emanate.
IL
DIRETTORE
DELL'UNITA' DI
GESTIONE
Dott. Ing.
Ciro Esposito